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Finanziaria 2007
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE MODALITÀ OPERATIVE
Con la Legge n. 296/06 - "Finanziaria 2007" - pubblicata nel S.O. n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06, sono state previste agevolazioni fiscali per diverse tipologie di interventi che interessano il settore termotecnico.
Fra questi, nel 2007 risultano agevolati gli "interventi di riqualificazione energetica" negli edifici esistenti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Rif. Legge 296/2006, art. 1, comma:
DET.
IRPEF
VALORE MAX DETRAZIONE
(da ripartire in 3 quote annuali di pari importo)
347) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione 55% 30.000€
346) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. 55% 60.000€
345) Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali - coperture e pavimenti - finestre comprensive di infissi (con requisiti di trasmittanza termica di cui all'Allegato D del D.M. 19/02/07, che sostituisce l'analoga, ma errata, Tabella 3 della L. 296/06) 55% 60.000€
344) Riqualificazione energetica di edifici esistenti (occorre ottenere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 % rispetto ai valori cui all'Allegato C del D.M. 19/02/07) 55% 100.000€

IMPORTANTE

Si riassumono, di seguito, le MODALITÀ OPERATIVE indicate dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (pubblicato nella G.U. n. 47, del 26/02/07, in attuazione dell'art. 1, comma 349 della Legge 296/06) per gli:
"INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONTESTUALE MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE".

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE:

- persone fisiche, enti e soggetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), non titolari di reddito d'impresa,
- soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi indicati all'art. 1, commi da 2 a 5 del D.M. sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Per i soggetti di cui sopra la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2007.

Scarica il decreto attuativo per la ristrutturazione  
  
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